Ecco l'impianto della Legge Delega sul terzo settore
L’art. 1 è dedicato a delineare scopo, tempi e oggetto della Legge delega che dice che il Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della delega deve addottare “uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e di interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando al contempo il potenziale di crescita ed occupazione del settore”. I tempi previsti sono perciò ipotizzabili in circa 12 mesi.
Sempre all’art. 1 gli obiettivi della legge: a) Revisione del Libro primo, Titolo secondo, del Codice civile scritto nel 1942; b) riordino e al necessario coordinamento delle altre disposizioni vigenti, compresa la disciplina tributaria anche con l’adozione di un Testo Unico; c) revisione della disciplina in materia di impresa sociale; d) revisione della disciplina in materia di servizio civile
L’articolo 2 prevede una delega al governo per disciplinare la costituzione, l’organizzazione, le forme di governo ed il ruolo degli enti che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale. Secondo questi principi: a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione; b) riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata, svolta senza finalità speculative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d’interesse generale; c) definire le finalità non lucrative e le attività solidaristiche e di interesse generaleche caratterizzano gli enti del Terzo settore; d) riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e disciplinare il relativo regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche; e) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione