25/04/14

REGISTRO ITALIANO IN INTERNET: CONTINUA LA TRUFFA


La società tedesca DAD continua a portare avanti la sua truffa, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato continua ad occuparsi della questione in merito al poco trasparente "Registro italiano in Internet per le imprese". l'Antitrust ricordiamo aver avviato un nuovo procedimento istruttorio per pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie.
DAD chiese di pagare per la registrazione in un ipotetico "Registro italiano in Internet", che nulla ha a che vedere con il NIC ovvero l'autority italiana deputata a registrare i domini internet. 
DAD come evidenziato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato " fornisce  un servizio non liberamente richiesto", consistente nell'inserimento di un annuncio sul sito internet all'indirizzo www.registro-italiano-in-internet.com. Gli Enti cascati nella rete di DAD vengono a conoscenza dell'esistenza del vincolo contrattuale solo a seguito dell'invio di una fattura per il pagamento della quota annuale relativa al primo anno, alla quale segue, in caso di mancato pagamento o contestazione, l'invio di solleciti accompagnati dalla minaccia di intraprendere nei loro confronti azioni legali di recupero credito. DAD, impedisce di fatto l'esercizio del diritto di recesso dal servizio in abbonamento evidenziando l'impegno oneroso del servizio dopo la scadenza del termine contrattuale previsto. La Società tedesca promotrice di questa truffa si chiama Deutscher Adressdienst GmbH con sede legale ad Amburgo in Germania, la stessa ha instaurato un rapporto  con la società di "recupero crediti" internazionale Cross Border Recovery s.r.o., con sede legale a Praga, che agisce per loro contoal fine di riscuotere i presunti crediti vantati nei confronti degli Enti italiani. 
Un aggiornamento di queste ultime ore evidenzia l'invio di mail per la messa in mora degli enti, che si sono trovati implicati nella truffa, con una proposta transattiva al fine di chiudere il rapporto tra le parti. L'Antitrust che si era già espressa nel 2008 - visto il dilagare di questa truffa - ha consigliato "i destinatari delle richieste di pagamento possono presentare formale querela alle Autorità giudiziarie competenti". Ed ha ulteriormente evidenziato che "la comunicazione ingannevole può rappresentare motivo di invalidità del contratto."
Visto che la DAD reitererà periodicamente la richiesta di pagamento vi consigliamo di predisporre una memoria in merito a tale situazione con espressa indicazione per i consiglieri futuri di non cedere al ricatto effettuando il pagamento. Per evidenziare anche nei confronti dei propri soci un azione attiva nei confronti di questa ditta che sta continuando a perpetrare questa truffa si può procedere anche all'effettuazione di una segnalazione alla Polizia Postale.


In conclusione se doveste comunque continuare a ricevere nuove richieste da parte di DAD, affidatevi ad un Legale.

Documenti da consultare

15/04/14

SISTRI: AVVIO FUNZIONAMENTO


Dal 3 marzo 2014 è stato avviato il sistema Sistri destinato a tracciare i rifiuti pericolosi a partire dai produttori per arrivare ai trasportatori e ai destinatari incaricati per lo smaltimento degli stessi. Questo significa che, da tale data, tutti i soggetti interessati devono cominciare a fare uso del registro cronologico previsto con il sistema informatizzato Sistri.
La normativa prevede però l'assenza di sanzioni fino al 31/12/2014 per chi omette di compilare il registro cronologico o la scheda Sistri – Area movimentazione, secondo i tempi (ogni dieci giorni lavorativi), le procedure e le modalità stabilite. 
Anche in caso di invio di informazioni incomplete o inesatte non verranno applicate sanzioni sempre fino al 31/12/2014.

08/04/14

SPOSTAMENTO TERMINE ULTIMO CONSEGNA DOMANDE IFTS

La Regione Liguria ha comunicato ufficialmente questa mattina che il termine ultimo per la presentazione delle domande al corso pilota IFTS per Tecnico Animatore Socio Educativo è stato spostato al 30 APRILE 2014 in tutte le sedi previste per la consegna delle domande stesse.


ISFORCOOP, Genova Centro – Via Peschiera 9° canc GENOVA
CFLC Via Varese 2 GENOVA
C.P.F.P. G. Pastore s.r.l. Via Delbecchi 32/36 IMPERIA
ISFORCOOP Via Lunigiana 229 C/D – LA SPEZIA

ISFORCOOP Via Baracca 1/r presso Torre Ipercoop – SAVONA
Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 il lunedì, il mercoledì e il venerdì; dalle ore 15,00 alle ore 17,00 il martedì e il giovedì.
 

ISCOT Liguria c\o ASCOM Via Garibaldi 32, CHIAVARI
Dalle ore 9.30 alle 11.30 il lunedì, il mercoledì e il venerdì; dalle ore 15,00 alle ore 17,00 il martedì e il giovedì.

06/04/14

5 PER MILLE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - UN MESE AL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


Anche quest'anno sarà possibile destinare la propria quota pari al 5 per mille dell'Irpef ad enti del Terzo Settore che siano iscritti nell'elenco dei beneficiari.

Nel caso un ente volesse risultare nell'elenco dei beneficiari dovrà presentare opportuna richiesta, anche se già iscritto negli anni precedenti, attraverso il modulo pdf scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate e il software per la trasmissione del modello informatizzato tramite intermediari abilitati al sistema Entratel oppure direttamente se soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline.

Entro il 14 Maggio 2014 saranno pubblicati gli elenchi provvisori di tutti i soggetti iscritti al beneficio, entro il 26 Maggio 2014 saranno pubblicati gli elenchi aggiornati con le eventuali correzioni anagrafiche (che possono essere richieste entro il 20 Maggio 2014).

Resta inalterato l'obbligo di invio, entro il 30 Giugno 2014 a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC, della dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti di iscrizione. La raccomandata corredata dalla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, dovrà essere inviata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.


TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 7 MAGGIO 2014

Tutte le informazioni necessarie attraverso il sito Agenzia delle Entrate Sezione 5 per mille

04/04/14

CONI INDICAZIONI RIGUARDO DL MINORI



Il CONI ha da poco pubblicato le proprie indicazioni in merito agli adempimenti per le Associazioni Sportive e le Associazioni Sportive dilettantistiche e nello specifico ha affermato che "non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”)."


Notizia tratta da CONI per visualizzare tutto la notizia cliccare qui

NOTE ESPLICATIVE IN MERITO AL DL 39 DEL 4 MARZO 2014



Pubblicate le note esplicative sul sito del Ministero della Giustizia  la prima riferita alla portata applicativa, la seconda ai tempi di rilascio dei certificati del Casellario giudiziale

Ministero della Giustizia note esplicative

03/04/14

MUD 2014 - SCADENZA 30 aprile 2014


Tutte le Comunicazioni di cui si compone il MUD sono esclusivamente telematiche fatta eccezione per la Comunicazione semplificata per produttori Rifiuti Speciali (che dichiarano non oltre 7 rifiuti) che diventa l’unica cartacea con presentazione tramite raccomandata semplice indirizzata alla Camera di Commercio competente per territorio.


Per tutti rimane valido chiaramente il 
TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE FISSATO PER IL 30 APRILE 2014


Approfondimenti
Camera di Commercio di Genova

AGGIORNAMENTO DL 39 DEL 4 MARZO 2014


Pubblicata da parte del Ministero della Giustizia una prima circolare contenente alcuni chiarimenti in merito al DL 39 del 4 marzo 2014 :

Circolare Ministero della Giustizia 3 aprile 2014

02/04/14

AGGIORNAMENTO SU DL 39 DEL 4 MARZO 2014


Dopo le molteplici richieste di chiarimenti effettuate da parte di varie Associazioni Nazionali a tutti i livelli, alla quale hanno risposto undici Onorevoli questa mattina, scrivendo al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi al fine di chiedere una proroga alla presentazione dei certificati penali dei volontari che operano con i minori. A questa richiesta, che sarà valutata nelle prossime ore, è stata aggiunta anche la proposta di esenzione dal bollo per le Onlus.

ATTIVITA' CON MINORI: OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE


Siamo ad informarVi in merito ad un nuovo e oneroso adempimento previsto dall’articolo 2 del Decreto legislativo 04/03/2014 n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22/2014, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI", che entrerà in vigore il prossimo 6 aprile.

Art. 2
«Art. 25-bis Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro 
1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal oggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare  l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive  all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

IN SINTESI
Al di là delle modifiche alle sanzioni penali, l’articolo 2 del citato decreto stabilisce che qualunque soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori (quindi anche le associazioni/società sportive/oratori/ecc..) deve richiedere per ogni collaboratore il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare che questi non sia stato condannato per reati che coinvolgono minori ovvero non sia stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori
La sanzione pecuniaria in caso di mancato adempimento varia da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
Trasmettiamo in allegato il modulo per la richiesta

I COSTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO 
1 marca da bollo da 16 euro 
1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza
1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza 

DOVE POTRA' ESSERE RICHIESTO
Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato.

VALIDITA’ DEL CERTIFICATO 6 mesi.