02/04/14

ATTIVITA' CON MINORI: OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE


Siamo ad informarVi in merito ad un nuovo e oneroso adempimento previsto dall’articolo 2 del Decreto legislativo 04/03/2014 n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22/2014, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI", che entrerà in vigore il prossimo 6 aprile.

Art. 2
«Art. 25-bis Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro 
1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal oggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare  l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive  all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

IN SINTESI
Al di là delle modifiche alle sanzioni penali, l’articolo 2 del citato decreto stabilisce che qualunque soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori (quindi anche le associazioni/società sportive/oratori/ecc..) deve richiedere per ogni collaboratore il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare che questi non sia stato condannato per reati che coinvolgono minori ovvero non sia stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori
La sanzione pecuniaria in caso di mancato adempimento varia da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
Trasmettiamo in allegato il modulo per la richiesta

I COSTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO 
1 marca da bollo da 16 euro 
1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza
1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza 

DOVE POTRA' ESSERE RICHIESTO
Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato.

VALIDITA’ DEL CERTIFICATO 6 mesi.

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