L’Agenzia delle Entrate ha comunicato attraverso la Circolare CIRCOLARE N. 13/E Roma 26 marzo 2015
le modalità e i termini di iscrizione agli elenchi degli Enti destinatari del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2015.
Tra gli enti potenzialmente beneficiari del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2015:
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS, tenuta dall’Agenzia delle entrate, compresi gli enti che svolgono la propria attività nel settore di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11-bis, della “cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”.
- Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS in quanto ONLUS parziali, cioè limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di attività elencati nell’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Si precisa che detti enti possono accedere al contributo del cinque per mille in quanto ONLUS parziali solo qualora iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS.
- Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266. Organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 29 agosto 2014, e inserite nell’elenco tenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
- Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 giugno 2004, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali.
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
- Associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
- Associazioni sportive dilettantistiche le quali devono possedere i seguenti requisiti: - costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; - possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI; - affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI; - presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile; - effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari
Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione deve essere presentata, annualmente, relativamente a ciascun esercizio finanziario per il quale viene richiesta l’ammissione al beneficio. La domanda va trasmessa all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. La domanda può essere presentata dalla data di apertura del canale telematico fino al termine del 7 maggio previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010. Per l’esercizio finanziario 2015, l’apertura del canale telematico è fissata al 26 marzo 2015
Presentazione delle dichiarazioni sostitutive
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione, deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario per il quale è stata presentata la domanda di iscrizione.
Gli enti del volontariato trasmettono la dichiarazione sostitutiva con le modalità indicate nella circolare n. 6/E del 21 marzo 2013 (con raccomandata a.r. o con la propria posta elettronica certificata). La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille. Per facilitare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di iscrizione consente di stampare un modello di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione. L’ente che intende utilizzare il modello precompilato deve unicamente completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi.
Le associazioni sportive dilettantistiche trasmettono la dichiarazione sostitutiva all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale.
RIEPILOGO SCADENZE 5 PER MILLE 2015:
7 maggio 2015 – Termine per l’iscrizione telematica all’Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
14 maggio 2015 - pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco degli Enti del volontariato che hanno effettuato l'iscrizione (l’associazione deve controllare di essere correttamente inserita negli elenchi).
20 maggio 2015 - termine entro il quale l’associazione può rettificare gli errori di iscrizione nell'elenco degli Enti del volontariato.
25 maggio 2015 - pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco aggiornato degli Enti del volontariato che hanno effettuato l'iscrizione (l’associazione deve controllare che siano stati corretti gli eventuali errori precedentemente rettificati).
30 giugno 2015 - termine entro il quale l’associazione deve obbligatoriamente inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
30 settembre 2015: termine per la regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali
Regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o successive integrazioni documentali
E’ possibile per tutti gli enti destinatari del beneficio di procedere, entro il 30 settembre, alla regolarizzazione della propria posizione ai fini dell’ammissione al riparto delle quote del cinque per mille. L’ente può sanare la domanda di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva che non sia stata regolarmente presentata entro i termini previsti o la dichiarazione sostitutiva alla quale non sia stata allegata copia del documento di identità del rappresentante legale. Per la regolarizzazione è necessario essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione ed eseguire l’adempimento, versando una sanzione di 258 euro. La sanzione deve essere versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115. E’ esclusa la possibilità di compensare l’importo della sanzione.
Modulistica e istruzioni
Nessun commento:
Posta un commento